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Roma, 6 maggio 2016
Circolare n. 81/2016
Oggetto: Autotrasporto – Riepilogo degli adempimenti del
committente.
Si
ritiene utile rammentare gli adempimenti che incombono sul committente di un
servizio di autotrasporto alla luce delle disposizioni vigenti.
Controllo on-line della regolarità dell’autotrasportatore: Ai sensi
dell’articolo 83 bis del Decreto Legge n.112/2008 così come modificato in
ultimo dalla Legge n.190/2014, il committente di un servizio di autotrasporto
(ad esempio l’impresa di spedizioni internazionali che per la tratta stradale
utilizza un autotrasportatore terzo), deve verificare che l’autotrasportatore
sia regolare, ossia risulti iscritto all’Albo e sia in regola coi versamenti
dei contributi previdenziali obbligatori. Il controllo avviene on-line,
registrandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it, sezione “Il
cittadino”, entrando nella voce “Consultazione Regolarità Posizione Albo” e
stampando la relativa visura. Tale verifica va effettuata preliminarmente alla
stipula o al rinnovo del contratto. Nel caso si stipuli il contratto con un
autotrasportatore irregolare si è responsabili solidalmente con lo stesso -
entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto – relativamente ai
trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi Inail inerenti il contratto stesso. Nel caso il contratto
sia stato solo verbale la responsabilità solidale si estende alle violazioni
fiscali e del codice della strada.
Corresponsabilità per le violazioni al Codice
della Strada:
In base al Decreto Legislativo n.286/2005, il committente è sempre responsabile
unitamente all’autotrasportatore per alcune violazioni al CdS
(limiti di velocità, tempi di guida e di riposo, sistemazione del carico e
sovraccarico), qualora nel contratto scritto risulti che abbia dato istruzioni
incompatibili col rispetto del Codice stesso. L’accertamento della
corresponsabilità avviene su strada, all’atto della contestazione della
violazione, mediante il controllo del contratto, ovvero di qualsiasi altra
documentazione d’accompagnamento prevista dalle leggi vigenti. Il contratto
scritto non deve necessariamente trovarsi a bordo del mezzo: è sufficiente
esibire agli organi di controllo una dichiarazione sottoscritta dal commettente
o dall’autotrasportatore attestante la presenza di un contratto scritto che
ovviamente dovrà avere data certa antecedente a quella della dichiarazione. La
data certa può essere apposta mediante procedimenti informatici, ad esempio con
lo scambio del documento tra le parti mediante Posta Elettronica Certificata.
Nel
caso non esista un contratto scritto, il committente per non essere ritenuto
corresponsabile dell’infrazione al CdS deve aver dato
istruzioni scritte all’autotrasportatore, compatibili col rispetto del Codice.
Subvezione: In base all’articolo 6 ter del D.Lgvo
n.286/2005 l’autotrasportatore può avvalersi di un subvettore
solo qualora sia stato a ciò autorizzato dal committente. La limitazione non
vale per i trasporti a collettame di partite fino a 50 quintali.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.199/2015
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Responsabile di Area |
D/d |
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